Emilia-Romagna in zona gialla da lunedì 1 febbraio
Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e
delle indicazioni della Cabina di Regia, ha annunciato la nuova
assegnazione dei colori alle regioni: dal 1° febbraio, l’Emilia-Romagna è in area gialla
insieme a Valle d’Aosta, Piemonte, Provincia autonoma di Trento,
Lombardia, Liguria, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria. Sono in area
arancione Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e provincia di Bolzano.
Restano inoltre valide fino al 5 marzo le misure di contenimento del contagio da Covid-19 stabilite con il DPCM del 14 gennaio
Queste dunque le misure in vigore anche nel nostro territorio dall’1 febbraio:
Spostamenti
• coprifuoco dalle 22 alle 5,
•
divieto fino al 15 febbraio di ogni spostamento tra Regioni o Province
autonome diverse e, in caso di area rossa o arancione nemmeno dal
proprio comune, con l’eccezione di spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
• è
consentito spostarsi tra le 5.00 e le 22.00, all’interno della Regione,
nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli
spostamenti verso le altre abitazioni private abitate.
• per spostamenti dalle 22 alle 5 o in qualunque orario nel caso ci
si sposti verso un’altra Regione si deve essere sempre in grado di
dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti.
È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
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Scuola
• Superiori: in presenza per almeno il 50 per cento e fino a un
massimo del 75 per cento della popolazione studentesca. La restante
parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica
a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività
in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere
una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica
degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,
•
Infanzia, elementari e medie: l’attività didattica ed educativa per i
servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il
primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in
presenza.
Attività commerciali
• Aperte le attività al dettaglio a
condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di
almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che
venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo
necessario all’acquisto dei beni
• nelle giornate festive e
prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei
mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi
commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle
farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi
alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e
librerie.
Bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie
• aperti dalle 5.00 alle 18.00. La vendita con asporto è possibile fino alle 22.00 per i ristoranti,
ma è vietata (dopo le 18) ai soggetti che svolgono come attività
prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice
ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).
• La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
Trasporto
• a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto
ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato,
è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per
cento.
Impianti sciistici
• sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi
possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non
professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico
(CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione
finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e
internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo
svolgimento delle prove di abilitazione all’esercizio della professione
di maestro di sci. A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono
aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di
apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a
evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.
Sport, palestre, piscine
• è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria
all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove
accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno
un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la
presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non
completamente autosufficienti.
• sono sospese le attività di
palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali,
fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei
livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o
terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non
professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi
riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del
CIP.
È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e
privati per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di
base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun
assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per
lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con
la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti
circoli.
Teatri, cinema, spettacoli
• sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche
all’aperto.
Musei, biblioteche
• il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri
istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei
giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto
delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico,
nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno),
garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da
evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori
possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Sale da ballo, discoteche e feste
• restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da
ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono
vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle
conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle
abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone
diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni
di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque
genere e gli altri analoghi eventi.
Sale giochi
• sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale
bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad
attività differente.
Convegni e congressi
• sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad
eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le
cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee
guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche
amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la
sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere
anche le riunioni private in modalità a distanza.
Luoghi di culto e funzioni religiose
• l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali
da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e
delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori
la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
•
le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel
rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive
confessioni.
Con il decreto legge del 14 gennaio è stata inoltre
istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le
Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e
una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50
casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure
restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si
svolgono secondo specifici protocolli.
Resta l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi
al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei
luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo
la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Sono esonerati:
a) le persone che stanno svolgendo attività sportiva;
b) i bambini di età inferiore ai sei anni;
c)
le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della
mascherina, nonché per coloro che per interagire con questi soggetti
versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
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