Ricostruzione post sisma, c’è più tempo per le imprese rallentate dal lockdown
Fissati nuovi termini, per la fine dei lavori e la rendicontazione finale, per gli interventi che riguardano le imprese impegnate nella ricostruzione post sisma 2012. Imprese che a causa del lungo lockdown dovuto all’emergenza sanitaria non abbiano potuto realizzare nei tempi previsti gli interventi. Sono le disposizioni contenute in tre Ordinanze (la n. 16, 17 e 18 del 24 giugno 2020) firmate da Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e Commissario delegato per la Ricostruzione. Atti che fissano per gli edifici agricoli al 30 settembre sia la fine lavori che la rendicontazione, per la ricostruzione delle altre imprese produttive prorogano la fine lavori al 31 dicembre e la rendicontazione al 31 marzo 2021 e che spostano al 30 giugno 2021 la rendicontazione per la messa in sicurezza dei capannoni (bando Inail).
Le ordinanze sono consultabili sul sito www.regione.emilia-romagna.it/terremoto nella sezione “Atti per la ricostruzione”, e saranno pubblicata sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (Burert).
I provvedimenti in sintesi
Per consentire il completamento degli interventi, con l’ordinanza n. 18/2020 è stato prorogato il termine per l’ultimazione dei lavori al 30 settembre 2020 anche per le domande presentate su piattaforma Mude da parte delle imprese agricole, prevedendo entro lo stesso termine anche la consegna di tutta la documentazione a consuntivo, necessaria ai fini dell’erogazione a saldo del contributo.
L’ordinanza n. 17 proroga i termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale con una tempistica diversa a seconda della tipologia di imprese. Per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agroalimentari, a prescindere dalla data di concessione, il termine per la conclusione degli interventi è prorogato al 30 settembre 2020, andando così a coincidere con il termine di presentazione della documentazione della rendicontazione del saldo finale. Per le imprese di tutti gli altri settori, a prescindere dalla data di concessione, i termini vengono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 2020 e al 31 marzo 2021. Infine, per le domande presentate da persone fisiche, i termini di fine lavori e rendicontazione rimangono quelli delle ordinanze precedenti, a prescindere dalla data di concessione del contributo (conclusione degli interventi al 31 ottobre 2020 e presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale al 31 dicembre 2020).
Per la messa in sicurezza dei capannoni (ordinanza 18), il cosiddetto bando Inail, per le imprese di tutti i settori il termine per la conclusione dei lavori è prorogato al 31 marzo 2021, e quello per la presentazione dei documenti per la rendicontazione al 30 giugno 2021. Con la stessa ordinanza, alle imprese sarà consentito allineare il contributo con il regime fiscale Iva, qualora erroneamente indicato in domanda o variato nel periodo.
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