Possiamo festeggiare la fine dell’anno senza provocare danni, disturbi o disagi alle persone, agli animali e alle cose. I botti anche se per qualcuno sono una tradizione irrinunciabile, possono pero esssre un pericolo per molti. Facciamo festa con attenzione e rispetto. L’ordinanza emessa dal Comune di Anzola vuole essere prima di tutto un invito e un richiamo alla responsabilità di ognuno.
Questo il testo dell’ordinanza emessa dal Sindaco Giampiero Veronesi.
IL SINDACO
Vista la consuetudine, sempre più diffusa, nel periodo prossimo alla fine dell’anno solare, di festeggiare con scoppio di fuochi, petardi, mortaretti, razzi ed altri artifici nelle vie, piazze o aree pubbliche del territorio comunale;
Considerato:
– che detta pratica, pur connessa strettamente alle radici socio-culturali, risulta pericolosa per persone ed animali;
– che gli scoppi sono causa di stress, morte, ferimenti e traumi per cani, gatti ed animali domestici a causa del disturbo che l’inquinamento acustico determina per il loro udito;
– che alcuni bambini, con patologie, possono provare forti disagi e paure in situazioni di particolare rumore ed esplosioni anche improvvisi;
Visto l’articolo 544 del codice penale;
Ritenuto che l’utilizzo di fuochi, petardi, mortaretti, razzi per i festeggiamenti di fine anno, benché leciti e consentiti in quanto non espressamente vietati, non sia attività necessaria, potendosi considerare mero passatempo legato alle tradizioni culturali. e potendo, altresì, essere causa di danni fisici sia per chi maneggia tali strumenti pirotecnici (compresi i bambini) sia per chi ne viene accidentalmente colpito.l, con la conseguenza che si potrebbero anche verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all’ambiente naturale, oltre al fatto che le detonazioni hanno particolari effetti negativi sul mondo animale;
Visto l’art. 5-1 del D. Lgs.vo 267/2000 e dato atto che questa ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Bologna;
Visto il D.M. Del Ministero dell’Interno datato 5 agosto 2008 ed in particolare l’art. 1 “incolumità pubblica e sicurezza urbana”;
Visto l’art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 11. 773, nonché l’art. 101 del regolamento di esecuzione del TULPS;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
Visti l’art. 703 e 650 del codice penale;
Ritenuto necessario impedire l’uso dei prodotti di che trattasi, al fine di garantire Ia sicurezza e la quiete pubblica;
ORDINA
dalle ore 18.00 del 24 dicembre 2018 alle ore 12.00 del 1 gennaio 2019 è vietato:
1) ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all’art 5 del TULPS, né autorizzati all’effettuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici, di effettuare o far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti, artifici vari nonché di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e in luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico; restano esclusi dalla presente ordinanza i c.d “fuochi silenziosi” che quindi. non producendo alcun rumore. ma unicamente colorazioni che si propagano in senso verticale, non si ritiene possano arrecare pregiudizio a persone, cose o animali:
2) l’utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati senza la licenza di cui all’art. 57 del TULPS;
3) l’utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, in luoghi privati senza rispettare Ie istruzioni per l’uso stabilite sulle etichette e le prescrizioni di cui ai D.Lgs. 58/2010 e 123/2015;
AVVERTE
– che la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500.00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgvo 267/2000;
– che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 21 della L. 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 1199/71;
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
DISPONE
– che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale;
– che sia trasmessa preventivamente al Signor Prefetto della provincia di Bologna;
– che sia trasmessa alla Caserma dei Carabinieri di Anzola dell’Emilia ed al Corpo di Polizia Municipale dell’Unione Terred’acqua per il controllo dell’osservanza del Provvedimento.
dalla pagina Fb del Comune di Anzola